1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 633. - (Invasione di terreni o di edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni o con la multa da euro 500 a euro 5.000.
Si applicano congiuntamente le pene della reclusione fino a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi».